La terza sezione del Tar del Lazio ha accolto il ricorso della compagnia irlandese Ryanair nei confronti di Enac, Regione siciliana, AlbaStar, Tayaranjet, Airgest, con il quale chiedeva l’annullamento dei servizi di “Imposizione di oneri di servizio pubblico (Osp) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte tra l’aeroporto di Trapani e Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli. I giudici hanno riconosciuto le argomentazioni del vettore irlandese Ryanair che ha evidenziato di operare numerosi collegamenti da e verso la Sicilia, con regolari servizi di linea sulle tratte da e per Trapani e Palermo e, quindi, in diretta concorrenza con i servizi aerei di linea relativi alle rotte onerate.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento – si legge nella sentenza – uno Stato membro può imporre Osp solo qualora tale rotta sia considerata “essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso” ed esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea “minimi”. Lo scalo di Trapani non e’ situato né su una “piccola isola” ,né tantomeno su una “regione isolata” (soli 71 km da PA). Pertanto, le sei città individuate dalle amministrazioni procedenti non possono essere considerate poli economici, produttivi, amministrativi, socio-sanitari e di istruzione di livello sovra regionale, in base ai quali valutare la lontananza e l’isolamento dello scalo di Trapani. In conseguenza dell’annullamento degli atti- conclude la sentenza del Tribunale amministrativo – sarà l’Enac a regolarsi di conseguenza.
Redazione – Trapani Post